AVVERTENZA:
   Si   procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri  10  novembre  1993  (corredato
delle  relative  note),  ai  sensi  dell'art.  18  del regolamento di
esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla  promulgazione
delle  leggi,  sulla  emanazione  dei  decreti  del  Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217, in relazione all'art.  14
dello  stesso  decreto.  Resta  invariato  il  valore  e  l'efficacia
dell'atto qui' trascritto.
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 4, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
recante  disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 ottobre 1993;
                              E M A N A
                  il seguente regolamento interno:
                               Art. 1.
       Partecipazione alle riunioni del Consiglio dei Ministri
 
  1.   Al  Consiglio  dei  Ministri  partecipano  il  Presidente  del
Consiglio e i Ministri;  assiste  il  Sottosegretario  di  Stato  con
funzioni  di  Segretario  del Consiglio dei Ministri ed intervengono,
quando prescritto, i presidenti delle regioni a  statuto  speciale  e
delle province autonome di Trento e Bolzano.
  2.  In  caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del
Consiglio, le relative funzioni sono svolte,  ai  sensi  dell'art.  8
della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal vicepresidente del Consiglio;
qualora  vi  siano  piu'  vicepresidenti,  dal  piu'  anziano secondo
l'eta'; in mancanza, dal Ministro piu' anziano per eta'.
  3. In caso  di  assenza  o  impedimento  del  Sottosegretario  alla
Presidenza, le funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri sono
svolte dal Ministro piu' giovane.
  4.  La  partecipazione  alle riunioni del Consiglio dei Ministri e'
obbligatoria, salvo motivato  impedimento  e  salvi  i  casi  di  non
partecipazione  alla  discussione della singola questione per ragioni
di opportunita' comunicate al Presidente del Consiglio.
  5. Le riunioni del  Consiglio  si  tengono  presso  la  sede  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  salvo  che  il Presidente
disponga altrimenti.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il testo dell'art. 4, comma 3, della legge n. 400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:  "Il
          regolamento  interno  disciplina  gli adempimenti necessari
          per l'iscrizione delle proposte di iniziativa legislativa e
          di quelle  relative  all'attivita'  normativa  del  Governo
          all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri; i modi di
          comunicazione  dell'ordine  del  giorno  e  della  relativa
          documentazione ai partecipanti alle riunioni del  Consiglio
          dei  Ministri;  i  modi di verbalizzazione, conservazione e
          conoscenza delle deliberazioni adottate;  le  modalita'  di
          informazione sui lavori del Consiglio".
 
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 8 della citata legge n. 400/1988 e'
          il seguente:
             "Art.  8  (Vicepresidenti del Consiglio dei Ministri). -
          1.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'  proporre
          al  Consiglio  dei  Ministri  l'attribuzione  ad uno o piu'
          Ministri delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei
          Ministri. Ricorrendo questa ipotesi, in caso di  assenza  o
          impedimento  temporaneo  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri, la supplenza spetta al Vicepresidente o,  qualora
          siano  nominati piu' Vicepresidenti, al Vicepresidente piu'
          anziano secondo l'eta'.
             2. Quando non sia stato nominato il  Vicepresidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  la  supplenza  di cui al comma 1
          spetta, in assenza di diversa  disposizione  da  parte  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, al Ministro piu'
          anziano secondo l'eta'".