AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993 (corredato delle relative note), ai sensi dell'art. 18 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217, in relazione all'art. 14 dello stesso decreto. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto qui' trascritto. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 4, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 1993; E M A N A il seguente regolamento interno: Art. 1. Partecipazione alle riunioni del Consiglio dei Ministri 1. Al Consiglio dei Ministri partecipano il Presidente del Consiglio e i Ministri; assiste il Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri ed intervengono, quando prescritto, i presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. 2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, le relative funzioni sono svolte, ai sensi dell'art. 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal vicepresidente del Consiglio; qualora vi siano piu' vicepresidenti, dal piu' anziano secondo l'eta'; in mancanza, dal Ministro piu' anziano per eta'. 3. In caso di assenza o impedimento del Sottosegretario alla Presidenza, le funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri sono svolte dal Ministro piu' giovane. 4. La partecipazione alle riunioni del Consiglio dei Ministri e' obbligatoria, salvo motivato impedimento e salvi i casi di non partecipazione alla discussione della singola questione per ragioni di opportunita' comunicate al Presidente del Consiglio. 5. Le riunioni del Consiglio si tengono presso la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo che il Presidente disponga altrimenti. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 4, comma 3, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Il regolamento interno disciplina gli adempimenti necessari per l'iscrizione delle proposte di iniziativa legislativa e di quelle relative all'attivita' normativa del Governo all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri; i modi di comunicazione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni del Consiglio dei Ministri; i modi di verbalizzazione, conservazione e conoscenza delle deliberazioni adottate; le modalita' di informazione sui lavori del Consiglio".
Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 8 della citata legge n. 400/1988 e' il seguente: "Art. 8 (Vicepresidenti del Consiglio dei Ministri). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' proporre al Consiglio dei Ministri l'attribuzione ad uno o piu' Ministri delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei Ministri. Ricorrendo questa ipotesi, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei Ministri, la supplenza spetta al Vicepresidente o, qualora siano nominati piu' Vicepresidenti, al Vicepresidente piu' anziano secondo l'eta'. 2. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, la supplenza di cui al comma 1 spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro piu' anziano secondo l'eta'".